Registro Orientatori AssOrienta: ecco perché conviene iscriversi

Sono diversi i motivi che spingono un operatore professionista dell’Orintamento a richiedere l’iscrizione al Registro degli Orientatori AssOrienta, tra questi l’opportunità di:

  • utilizzare strumenti professionali innovativi messi a disposizione dall’Associazione per operare in maniera professionale nel campo dell’Orientamento
  • ottenere formazione continua, infatti, l’Associazione ogni anno organizza corsi di aggiornamento delle competenze professionali nell’ambito dell’Orientamento, di cui l’iscritto potrà beneficiare gratuitamente o usufruendo di agevolazioni economiche
  • tutelare la propria Professione di Orientatore attraverso AssOrienta che appronta un sistema di verifica dell’avvenuto aggiornamento professionale degli Orientatori tramite l’analisi e la valutazione della formazione da ciascuno effettuata
  • Ricevere da AssOrinta, se iscritti al proprio Registro Orientatori un “attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi” ai sensi della legge 4/2013 sulle professioni non ordinistiche.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 7 Legge 4/2013 – Sistema di attestazione

 

  1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:
    • alla regolare iscrizione del professionista all’associazione
    • ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa
    • agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione
    • alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4
    • all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista
    • all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI
  2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale
 

Art. 8 Legge 4/2013 – Validità dell’attestazione

 

  1. L’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa
  2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione

Inoltre, la validità dell’attestazione di qualità dei servizi professionale è disciplinata dal regolamento interno di AssOrienta.